COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL U.S. CASTELNUOVESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 27/1/05 ( Gara: RIANO – CASTELNUOVESE del 22.1.05 – Camp. Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL U.S. CASTELNUOVESE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 18 DEL 27/1/05 ( Gara: RIANO - CASTELNUOVESE del 22.1.05 - Camp. Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che non appare giustificato il provvedimento di ripetizione della gara, in quanto l’Arbitro sarebbe stato indotto a decretare la sospensione dell’incontro “ per il comportamento ostile ” dei giocatori del Riano Calcio, i quali avrebbero messo a rischio la sua incolumità. Dovendosi imputare ai suddetti calciatori la responsabilità del mancato regolare svolgimento della gara, la reclamante ha quindi richiesto che, ai sensi dell’art. 12 C.G.S., la Soc. Riano Calcio venga punita con la perdita della gara stessa, con il punteggio conseguito sul campo ( 2 – 4 ), più favorevole alla squadra avversaria. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha precisato che, dopo l’espulsione del quarto giocatore del Riano, il capitano della squadra gli aveva manifestato l’intenzione di porre fine anticipatamente all’incontro attraverso una nuova espulsione, che avrebbe fatto venir meno il numero minimo di calciatori. A quel punto il Direttore di gara, temendo che i giocatori del Riano, allo scopo di farsi espellere intenzionalmente, avessero potuto commettere gesti di violenza ovvero gravi falli sugli avversari, aveva deciso di decretare la fine anticipata dell’incontro. L’Arbitro ha inoltre precisato che, al momento della quarta espulsione, le proteste dei calciatori del Riano non avevano assunto toni tali da meritare provvedimenti disciplinari, e che non si era verificato alcun atteggiamento di aggressività nei suoi confronti. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, appare quindi evidente che non sussisteva alcuna delle condizioni previste per la sospensione della gara. Come è stato più volte ricordato da questa Commissione, la sospensione della gara deve essere infatti giustificata dalla assoluta impossibilità di proseguirla o per carenza di numero minimo di calciatori o per il concreto e imminente pericolo per l’incolumità dell’Arbitro, ovvero per la sopravvenuta inidoneità dell’Arbitro stesso a condurre a termine l’incontro. Non essendosi verificata alcuna delle suddette ipotesi, appare quindi corretta la decisione del G.S., che ha ordinato la ripetizione dell’incontro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma il provvedimento di ripetizione della gara Riano Calcio – Castelnuovese Calcio, mandando alla segreteria del Comitato competente per le necessarie incombenze. La tassa di reclamo va incamerata.
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