COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE NZENGUE GINNO PATRICK (ROYAL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2005 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 13/1/05. ( Gara: ROYAL – VERMICINO del 8.1.05 – Camp. III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE NZENGUE GINNO PATRICK (ROYAL) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2005 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 16 DEL 13/1/05. ( Gara: ROYAL - VERMICINO del 8.1.05 - Camp. III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udito, come da richiesta, il calciatore interessato; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: Considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, come ha precisato lo stesso Arbitro in sede di supplemento, il gesto compiuto dal calciatore nei suoi confronti (lancio del pallone) subito dopo che era stato fischiato il termine dell’incontro, non aveva assunto alcun connotato di aggressività, ma andava giudicato quale “ gesto di stizza ” per il fatto che l’incontro fosse terminato proprio nel momento in cui si stava svolgendo l’ultima azione di gioco, con un fallo laterale battuto velocemente nei pressi dell’area di rigore avversaria. Che, pur non potendosi tollerare un simile gesto di reazione, indirizzato impropriamente nei confronti dell’Arbitro, si ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, anche in considerazione del fatto che il calciatore si è prontamente scusato con l’Arbitro. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore NZENGUE GINNO PATRICK dal 30 giugno 2005 al 30 aprile 2005. La tassa di reclamo va restituita.
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