COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL A.S. MONTE ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14/1/2008 A CARICO DEL CALCIATORE PAPAROZZI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 20/1/05 ( Gara: MONTE ROMANO – LA PALANZANA del 15.1.05 – Camp. III Categoria Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL A.S. MONTE ROMANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 14/1/2008 A CARICO DEL CALCIATORE PAPAROZZI GIUSEPPE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 20/1/05 ( Gara: MONTE ROMANO - LA PALANZANA del 15.1.05 - Camp. III Categoria Viterbo) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il contatto tra la mano del calciatore ed il mento dell’Arbitro sarebbe avvenuto involontariamente, nella concitazione causata dalle proteste poste in essere anche dagli altri compagni di squadra, i quali, mentre il Paparozzi gesticolava contro l’Arbitro, erano intervenuti per “ abbassargli le mani ”. La reclamante sollecita pertanto una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l’Arbitro ha confermato la natura aggressiva del comportamento del calciatore e la chiara intenzione di quest’ultimo di giungere ad un violento contatto fisico con la sua persona; evento che non si era verificato soltanto grazie all’intervento dei compagni, i quali avevano trattenuto a viva forza l’esagitato Paparozzi. Ciò nonostante egli aveva “ raggiunto ” il viso dell’Arbitro, spingendo con la mano sinistra il suo mento. Alla luce delle precisazioni fornite dal Direttore di gara, deve quindi escludersi che il gesto compiuto dal calciatore possa considerarsi involontario, dovendosi invece confermare la natura aggressiva e violenta del suo comportamento. Ribadita l’intollerabilità di tale grave comportamento, occorre tuttavia rilevare che, per fortuna, grazie al tempestivo intervento dei compagni, l’aggressività del Paparozzi si è potuta concretizzare soltanto in una “ manata ” con spinta sul mento dell’Arbitro; la sanzione inflitta potrà quindi essere parzialmente rivisitata, alla luce delle effettive responsabilità. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore PAPAROZZI GIUSEPPE dal 14 gennaio 2008 al 14 gennaio 2007. La tassa di reclamo va restituita.
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