COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCAURI MINTURNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCO CAIAZZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 (Gara: SCAURI MINTURNO – NETTUNO del 30.1.2005 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCAURI MINTURNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCESCO CAIAZZO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 (Gara: SCAURI MINTURNO - NETTUNO del 30.1.2005 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che la Società reclamante non ha introdotto alcun elemento fattuale o logico idoneo a mutare il quadro della vicenda occorsa nel corso della menzionata gara del 3.2.2005; § ritenuto conseguentemente che non sussistono le condizioni per la revisione della sanzione inflitta al nominato calciatore FRANCESCO CAIAZZO; DELIBERA § di respingere il reclamo e di confermare per l’effetto la squalifica per 4 gare effettive inflitte al calciatore FRANCESCO CAIAZZO. § La tassa reclamo va incamerata.
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