COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL F.C. SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE ERMES PELLERANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 10.2.2005 (Gara: SEZZE – PALESTRINA del 6.2.2005 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL F.C. SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER SEI GARE A CARICO DEL CALCIATORE ERMES PELLERANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 64 DEL 10.2.2005 (Gara: SEZZE – PALESTRINA del 6.2.2005 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che la rappresentazione dei fatti esposta nel reclamo non si concilia neanche parzialmente con quanto chiaramente esposto sul referto del direttore di gara il quale riferisce di essere stato afferrato per il polso destro con forza e di essere stato ingiuriato e minacciato; § considerato, altresì, che la reclamante, non potendo negare la presa da parte del calciatore sanzionato del polso destro dell’arbitro, afferma che tale comportamento era dovuto solo all’intenzione del suddetto calciatore di condurre il direttore di gara fuori dalla rissa; intenzione questa che si appalesa inverosimile, date le frasi ingiuriose e minacciose che contestualmente venivano pronunciate dal calciatore PELLERANI; § Tanto premesso e ritenuto DELIBERA § di respingere il reclamo e di confermare per l’effetto la squalifica per 6 gare effettive di gara inflitte al calciatore ERMES PELLERANI. § La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it