COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MONTEROSI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELLERA ALLA GARA ELLERA – MONTEROSI DEL 4.2.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D – VT

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. MONTEROSI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI DELLA SOCIETA’ A.S.D. ELLERA ALLA GARA ELLERA - MONTEROSI DEL 4.2.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D - VT La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante, argomentando sulla differenza di dati ed identità dei calciatori della squadra avversaria tra la gara di andata e quella di ritorno chiede la verifica della regolarità della posizione di tesseramento di tutti i calciatori avversari; § ritenuto che il reclamo è assolutamente generico e non risulta inviata copia dello stesso alla Società A.S.D. ELLERA e quindi deve essere considerato inammissibile per il doppio vizio di forma; DELIBERA § di dichiarare il reclamo inammissibile confermando il risultato acquisito sul campo: A.S.D. ELLERA MONTEROSI 9 - 2 § La tassa di reclamo va incamerata.
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