COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIO CATINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI BONAVENTURA ANGELO E FRACASSO FABIO PARTECIPANTI ALLA GARA PRO CALCIO FRASSO – POGGIO CATINO DEL 6.2.2005 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA RIETI
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. POGGIO CATINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI BONAVENTURA ANGELO E FRACASSO FABIO PARTECIPANTI ALLA GARA PRO CALCIO FRASSO – POGGIO CATINO DEL 6.2.2005 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA RIETI
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori BONAVENTURA ANGELO e FRACASSA FABIO in quanto squalificato per 1 gara per recidività in ammonizione con il Com. Uff. n. 19 del 27.1.2005 del Com. Prov.le di Rieti non avevano ancora scontato tale sanzione, in quanto la Società PRO CALCIO FRASSO 2003 era risultata rinunciataria alla gara del 30.1.2005 SALISANO – PRO CALCIO FRASSO 2003;
§ ritenuto che l’assunto della reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali, e la posizione dei calciatori in questione deve essere considerata regolare;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e di comminare alla Soc. PRO CALCIO FRASSO 2003 la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00;
§ di inibire il dirigente accompagnatore Sig. BONAVENTURA RENZO fino all’11.3.2005;
§ di squalificare il i calciatori BONAVENTURA ANGELO e FRACASSA FABIO per una giornata ulteriore di gara.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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