COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. LA LUCCA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO IN MERITO ALLA GARA LA LUCCA – LIRENAS PIGNATARO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. 63 DEL 3-2-2005),

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 del 24/2/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL'A.S. LA LUCCA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO IN MERITO ALLA GARA LA LUCCA - LIRENAS PIGNATARO CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA (C.U. 63 DEL 3-2-2005), La Commissione Disciplinare, - visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe, rilevato che la reclamante deduce l'ingiustizia della decisione impugnata in quanto, a suo parere, l'Arbitro, nel sospendere la gara nell'intervallo tra il primo e secondo tempo, per le intemperanze messe in atto da taluni calciatori, dirigenti e dai sostenitori della società La Lucca, non aveva messo in atto nessuno dei provvedimenti consigliati in tali frangenti prima di arrivare alla decisione della sospensione; - rilevato che, in effetti, dal referto arbitrale emerge che al termine del primo tempo, durante il quale vi erano state gravi intemperanze da parte del pubblico locale, soprattutto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, e due espulsioni di calciatori e l'allontanamento di un dirigente sempre della reclamante, il direttore di gara era stato fisicamente impedito da numerosi calciatori della squadra locale dal rientrare nel suo spogliatoio mentre vi era stato un tentativo di invasione da parte di alcuni tifosi da due cancelli aperti da ignoti, tentativo prontamente represso da dirigenti e forze dell'ordine, mentre nel recinto degli spogliatoi sostavano numerose persone - circa dieci - non identificate, una delle quali riusciva a raggiungere l'Arbitro con un calcio ad un ginocchio che procurava allo stesso dolore, ed a quel punto il direttore di gara decideva di sospendere la gara, visto il clima di grave tensione creatosi e che permaneva coinvolgendo tesserati e sostenitori locali che non consentiva obiettivamente la prosecuzione della gara; - ritenuto che la decisione adottata dall'Arbitro appare consona agli avvenimenti ed assolutamente giustificata, in quanto la gravità e la reiteratezza degli episodi non consentivano obiettivamente di proseguire la gara in condizioni minime di sicurezza per l'Arbitro ed i calciatori della società ospitata; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata
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