COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 24/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 (Gara: SPORTING CLUB S. ELIA – COLFELICE del 30.1.2005 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 24/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 (Gara: SPORTING CLUB S. ELIA – COLFELICE del 30.1.2005 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § rilevata l’opportunità e l’urgenza di stralciare la posizione del calciatore BASTIANELLO GIORGIO; § ritenuta, altresì, accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, avendo il calciatore, nella sua qualità di capitano, chiesto spiegazioni all’arbitro in merito all’espulsione di un compagno, con atteggiamento veemente e di eccessiva invadenza (leggera spinta), ma certamente senza alcun intento di natura aggressiva; DELIBERA § di accogliere il reclamo per quanto concerne il calciatore BASTIANELLO GIORGIO e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico di quest’ultimo da 4 a 3 gare effettive. § Riserva ogni decisione in merito agli altri provvedimenti disciplinari. § La tassa reclamo va restituita.
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