COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 70 del 24/2/2005 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 (Gara: SPORTING CLUB S. ELIA – COLFELICE del 30.1.2005 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 70 del 24/2/2005
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB S. ELIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005
(Gara: SPORTING CLUB S. ELIA – COLFELICE del 30.1.2005 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro;
§ rilevata l’opportunità e l’urgenza di stralciare la posizione del calciatore BASTIANELLO GIORGIO;
§ ritenuta, altresì, accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione inflitta, avendo il calciatore, nella sua qualità di capitano, chiesto spiegazioni all’arbitro in merito all’espulsione di un compagno, con atteggiamento veemente e di eccessiva invadenza (leggera spinta), ma certamente senza alcun intento di natura aggressiva;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo per quanto concerne il calciatore BASTIANELLO GIORGIO e, per l’effetto, riduce la squalifica a carico di quest’ultimo da 4 a 3 gare effettive.
§ Riserva ogni decisione in merito agli altri provvedimenti disciplinari.
§ La tassa reclamo va restituita.
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