COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE GIUSEPPE SANTORO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 27.1.2005 (Gara: ACHILLEA 2002 – PASSO CORESE 1936 del 22.1.2005 – Campionato Juniores Regionale “B”)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE GIUSEPPE SANTORO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 60 DEL 27.1.2005 (Gara: ACHILLEA 2002 – PASSO CORESE 1936 del 22.1.2005 – Campionato Juniores Regionale “B”) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che da una lettura attenta del referto arbitrale emerge la circostanza per cui il direttore di gara – contrariamente a quanto afferrato nella decisione di primo grado – è stato colpito (seppur parzialmente) dallo sputo del calciatore SANTORO; § ritenuto inoltre che gli argomenti relativi alla involontarietà della condotta del calciatore non risultano assumibili in questa sede, in quanto come più volte rimarcato si deve operare una valutazione relativa alla logicità e razionalità della decisione arbitrale, che nel caso di specie appare possedere i suddetti requisiti, il direttore ha quindi valutato tramite un parametro di giudizio coerente il fatto accaduto giudicandolo intenzionale; § considerato inoltre che lo sputo sul viso del direttore di gara è punito di norma con una sanzione ben più grave di quella irrogata; § ritenuta quindi non congrua la sanzione DELIBERA § di respingere il ricorso proposto e per l’effetto riforma la decisione di primo grado portando la squalifica del calciatore fino al 31.12.2006. § La tassa reclamo va incamerata.
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