COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE ENZO VECCHIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 (Gara: VIS TERRACINA – S.FRANCESCO DON LUCA del 30.1.2005 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE ENZO VECCHIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 63 DEL 3.2.2005 (Gara: VIS TERRACINA – S.FRANCESCO DON LUCA del 30.1.2005 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni sviluppate in sede di reclamo risultano parzialmente assumibili, in quanto la condotta del calciatore – pur censurabile – non pare rivestire gli elementi di un aggressione violenta e pericolosa; § ritenuto quindi che la fattispecie in esame debba essere ricondotta nei limiti meno gravi di forte contatto con il direttore di gara, episodi questi per i quali la sanzione risulta sicuramente minore a quella irrogata in primo grado; § considerata non congrua la sanzione; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto ridurre la squalifica a carico del calciatore Enzo VECCHIO portandola fino al 30.3.2005. § La tassa di reclamo va restituita.
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