COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 17.2.2005 (Gara: PONTINIA – DIANA NEMI del 13.2.2005 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PONTINIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 17.2.2005 (Gara: PONTINIA – DIANA NEMI del 13.2.2005 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato preliminarmente che oltre all’ammenda citata il competente G.S. ha adottato a carico della reclamante anche la squalifica del campo di giuoco per 1 gara, sanzione non reclamabile ai sensi dell’art. 41 n.3 lettera C; § osservato che la reclamante, pur non negando gli addebiti, chiede una riduzione della sanzione, in considerazione del fattivo comportamento tenuto per impedire il verificarsi, ed il perdurare, dell’odioso comportamento razzista tenuto da alcuni sostenitori nei confronti di un calciatore di colore della Società avversaria, e consistita nel richiedere preventivamente un rinforzo delle Forze dell’Ordine usualmente presenti concretizzatasi con l’effettivo intervento sugli spalti di tre Carabinieri che controllavano gli spettatori presenti; § osservato che l’art. 10 del C.G.S. prevede per il caso di specie la sanzione dell’ammenda da € 1.000,00 a € 15.000,00 a carico delle Società, sanzione che deve essere attenuata nel caso la Società si adoperi per impedire o far cessare tali atteggiamenti da parte dei propri sostenitori; § rilevato che la sanzione adottata, consistita anche nella comminatoria della squalifica del campo, appare troppo affittiva in rapporto agli addebiti ad alla obiettiva sussistenza dell’attenuante invocata, in quanto la presenza dei militari dell’Arma sulle tribune è confermata dal rapporto del Commissario di Campo; § ritenuto infine che, pur non potendo parametrare la squalifica del campo di gioco all’ammenda, la sanzione pecuniaria può essere congruamente ridotta come da dispositivo, in rapporto anche alle ulteriori intemperanze manifestate; DELIBERA § di ridurre l’ammenda a carico della Società da € 1.000,00 a € 300,00. La tassa reclamo va restituita.
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