COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CIOTTI GIUSEPPE (VELINIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL MEDESIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 17.2.2005 (Gara: VELINIA – FIANO ROMANO del 13.2.2005 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL SIG. CIOTTI GIUSEPPE (VELINIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE A CARICO DEL MEDESIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 66 DEL 17.2.2005 (Gara: VELINIA – FIANO ROMANO del 13.2.2005 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che nel reclamo presentato emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre codesta Commissione a rivedere la squalifica inflitta; § ritenuto che quanto asserito dal giocatore CIOTTI trova in parte riscontro nel referto arbitrale; § che il comportamento di detto calciatore, anche se censurabile, merita attenzione e parziale accoglimento; DELIBERA § di accogliere il reclamo e, ridurre la squalifica del calciatore GIUSEPPE CIOTTI da 5 gare a 4 gare effettive. § La tassa reclamo va restituita.
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