COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. VICALVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2005 DEL MASSAGGIATORE LUCA GIANNANDREA, FINO AL 30.6.2005 DEL CALCIATORE FELICE MUSCEDERE, NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI € 80,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 15.5.2005 DEL DIRIGENTE IVAN URBANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 19 DEL 17.2.2005 (Gara: VICALVI – SPORTING CASSINO DEL 13.2.2005 – CAMP. DI III CAT. FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 72 del 03/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. VICALVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.5.2005 DEL MASSAGGIATORE LUCA GIANNANDREA, FINO AL 30.6.2005 DEL CALCIATORE FELICE MUSCEDERE, NONCHE’ AVVERSO L’AMMENDA DI € 80,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 15.5.2005 DEL DIRIGENTE IVAN URBANO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 19 DEL 17.2.2005 (Gara: VICALVI – SPORTING CASSINO DEL 13.2.2005 – CAMP. DI III CAT. FROSINONE) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § la società reclamante conferma solo parzialmente il referto arbitrale, poiché esclude che il dirigente ed il massaggiatore abbiano lanciato dei sassi in direzione del direttore di gara (pur senza colpirlo). Conferma altresì il comportamento del calciatore FELICE MUSCEDERE, precisando, però, che questo atteggiamento era rivolto esclusivamente nei confronti dell’avversario che lo provocava con eccessiva esultanza per la rete segnata allo scadere del 90° minuto. § Restano acquisite sia le frasi oltraggiose e minacciose del massaggiatore e del dirigente sia l’atto violento del calciatore contro un avversario. § Quanto al lancio dei sassi contro l’arbitro da parte del massaggiatore e del dirigente non può disattendersi del tutto l’assunto della reclamante, secondo la quale i sassi sono stati lanciati da sostenitori dell’A.S. VICALVI che sedevano in tribuna accanto ai due succitati tesserati. § Sul piano logico può sussistere il dubbio che i sassi provenivano dai due tesserati suddetti, atteso che in tribuna erano assiepati numerosi sostenitori della squadra locale. § Lo stesso beneficio del dubbio può essere accordato anche al calciatore solo relativamente alla direzione degli insulti; § Tanto premesso e ritenuto questa Commissione; DELIBERA § Di accogliere parzialmente il ricorso limitatamente al Dirigente IVAN URBANO la cui inibizione va ridotta al 15 aprile 2005, al massaggiatore LUCA GIANANDREA la cui squalifica va ridotta al 30 aprile 2005, al calciatore FELICE MUSCEDERE la cui squalifica va ridotta al 30 maggio 2005. § Resta confermata l’ammenda di € 80,00 inflitta alla Società VICALVI. § La tassa reclamo va restituita.
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