COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DI TOMMASO FABIO (SAN CESAREO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL MEDESIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 88 DEL 21.4.2005 (Gara: SAN CESAREO – ALESSANDRINO del 17.4.2005 – Camp. di I Categoria)

Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE DI TOMMASO FABIO (SAN CESAREO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL MEDESIMO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 88 DEL 21.4.2005 (Gara: SAN CESAREO – ALESSANDRINO del 17.4.2005 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udito, come da richiesta, il calciatore interessato; osserva: § il reclamante ha ammesso di aver ingiuriato il giocatore avversario, in occasione di un fallo subito, ma ha escluso di avergli rivolto insulti di contenuto razzista. Nello scusarsi per l’accaduto, il ricorrente ha quindi invocato, una riduzione della sanzione ritenuta eccessiva. § Ribadito che, ai sensi e agli effetti del vigente Codice di Giustizia Sportiva, il rapporto del Commissario di campo, ove sono stati dettagliatamente descritti i fatti sanzionati, costituisce, al pari del referto arbitrale, fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi stigmatizzarsi il comportamento del DI TOMMASO, il quale ha rivolto al giocatore avversario, di colore, espressioni di contenuto chiaramente razzista, e come tali assolutamente intollerabili. § Questa Commissione ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta, alla luce delle argomentazioni addotte dal reclamante, ed anche in considerazione del fatto che il calciatore, in sede di audizione, si è mostrato sinceramente dispiaciuto per l’accaduto, rinnovando le scuse. § Tutto ciò premesso DELIBERA § di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore DI TOMMASO FABIO dal 31 dicembre 2005 al 15 novembre 2005. § La tassa reclamo va restituita.
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