COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA GARA PER 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005 (Gara: PASSO CORESE – FONTE NUOVA del 30.4.2005 – Campionato Juniores Regionale)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA GARA PER 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005 (Gara: PASSO CORESE – FONTE NUOVA del 30.4.2005 – Campionato Juniores Regionale) La commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che la reclamante non ha inviato copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente come previsto dall’art. 42 del C.G.S.; § considerato che tale omissione non ha permesso l’instaurazione del regolare contraddittorio con la Società PASSO CORESE , per cui il reclamo è inammissibile e non può essere ammesso al merito; DELIBERA § di dichiarare inammissibile il ricorso. § La tassa di reclamo va incamerata.
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