COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA GARA PER 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005 (Gara: PASSO CORESE – FONTE NUOVA del 30.4.2005 – Campionato Juniores Regionale)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ FONTE NUOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DELLA GARA PER 0 – 3 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005
(Gara: PASSO CORESE – FONTE NUOVA del 30.4.2005 – Campionato Juniores Regionale)
La commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ rilevato che la reclamante non ha inviato copia del reclamo alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente come previsto dall’art. 42 del C.G.S.;
§ considerato che tale omissione non ha permesso l’instaurazione del regolare contraddittorio con la Società PASSO CORESE , per cui il reclamo è inammissibile e non può essere ammesso al merito;
DELIBERA
§ di dichiarare inammissibile il ricorso.
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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