COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LA BELLA ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005 (Gara: ALBATROS – VALLE AURELIA del 8.5.2005 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALLE AURELIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE LA BELLA ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DEL 12.5.2005 (Gara: ALBATROS – VALLE AURELIA del 8.5.2005 – Campionato I Categoria) La commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergevano fatti e/o elementi tali che possano indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica impartita; § considerato che ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da considerare fonte privilegiata, attendibile e degna di fede e che, pertanto, alla luce di quanto in esso contenuto, la sanzione inflitta appare appena congrua all’entità dei fatti anche in considerazione dell’imminente sospensione dei Campionato per la pausa estiva; DELIBERA § di confermare la squalifica del calciatore LA BELLA ALESSIO sino al 31.10.2005; § La tassa di reclamo va incamerata.
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