COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 3.5.2005 (Gara: MRXI TRE FONTANE – CORCHIANO del 30.4.2005 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CORCHIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 A CARICO DEL CALCIATORE GIANNINI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 96 DEL 3.5.2005 (Gara: MRXI TRE FONTANE - CORCHIANO del 30.4.2005 – Campionato Promozione) La commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo non risultano ammissibili in questa sede, né conducono ad una diversa valutazione dei fatti, in particolare la stessa reclamante “non vuole mettere in dubbio quanto riportato in sede di referto”; § ritenuta congrua la sanzione inflitta in primo grado in quanto il comportamento tenuto dal calciatore GIANNINI è stato caratterizzato da molteplici episodi aggressivi, minacciosi, scorretti ed anche osceni; § ritenuto che le ripetute violazioni del calciatore GIANNINI, che è stato ben lungi dall’osservare un comportamento corretto, leale e sportivo, giustificano pienamente la sanzione irrogata dal giudice sportivo; DELIBERA § di respingere il reclamo proposto e per l’effetto conferma la squalifica del calciatore GIANNINI fino al 31.12.2005. § La tassa di reclamo va incamerata.
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