COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAURO CRUCIANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 5.5.2005 (Gara: PASSO CORESE – CRETONE 2000 del 1°.5.2005 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. PASSO CORESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MAURO CRUCIANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 5.5.2005
(Gara: PASSO CORESE – CRETONE 2000 del 1°.5.2005 – Campionato II Categoria)
La commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ ritenuto che l’aver spinto con la sua testa quella dell’arbitro non può non considerarsi atto violento e minaccioso da parte del giocatore CRUCIANI, né può essere neanche parzialmente ammissibile la tesi prospettata dalla reclamante secondo cui il “contatto” tra il predetto giocatore e il direttore di gara è stato del tutto fortuito, stante le modalità di tale contatto;
§ circa la frase ingiuriosa rivolta dallo stesso giocatore all’arbitro nulla viene contestato dalla reclamante la quale ha quindi tacitamente ammesso l’accaduto;
§ per tutto quanto premesso e ritenuto questa Commissione Disciplinare;
DELIBERA
§ di respingere il reclamo e di confermare la squalifica per 6 gare effettive inflitta al giocatore MAURO CRUCIANI.
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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