COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 5.5.2005 (Gara: SABAUDIA – VIRTUS TERRACINA del 27.4.2005 – Campionato Calcio a 5 Serie D)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 104 del 19/5/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS TERRACINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 5.5.2005
(Gara: SABAUDIA – VIRTUS TERRACINA del 27.4.2005 – Campionato Calcio a 5 Serie D)
La commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che ai sensi della delibera del Presidente Federale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 171/A, i reclami alla Commissione Disciplinare, avverso le decisioni del Giudice Sportivo, dovranno pervenire o essere depositati presso la Sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti impugnati;
§ ritenuto che il reclamo in oggetto è pervenuto innanzi codesto Comitato in data 12.5.2005, quindi ben oltre i termini suddetti;
DELIBERA
§ di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla Società VIRTUS TERRACINA.
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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