COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMI NUOVA ITRI – CAMPOVERDE SELCIATELLA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA RECLAMI NUOVA ITRI - CAMPOVERDE SELCIATELLA Come riportato nel Comunicato Ufficiale n. 72 del 3 marzo 2005, il telegramma di preannuncio di reclamo avanzato dalla Soc. CAMPOVERDE SELCIATELLA, non è stato preso in esame, in quanto riguardava materia di competenza della Commissione Disciplinare. Dall'esame del ricorso, invece, si evince che l'oggetto del reclamo, pervenuto nei termini, e' di competenza di questo Organo Giudicante. Sostiene la ricorrente che i calciatori della Soc. NUOVA ITRI hanno partecipato illegittimamente all'incontro in argomento, in quanto sprovvisti del numero di matricola, non riportato in distinta, o con indicazione di matricola sconosciuta o con tessere F.I.G.C. scadute e documenti personali di fatto senza luogo di nascita. In base a quanto sopra la Soc. CAMPOVERDE SELCIATELLA chiede l'applicazione in proprio favore dell'art. 12 del C.G.S. Esaminati gli atti ufficiali, esperiti gli opportuni accertamenti presso l'Ufficio Tesseramento di questo Comitato Regionale, in base ai quali e' risultato che tutti i calciatori dell’A.S. NUOVA ITRI partecipanti all'incontro, ancorche' indicati in distinta senza il prescritto numero di matricola, risultano tutti regolarmente tesserati e regolarmente identificati dall'arbitro. Giova anche ricordare al riguardo che in caso di contrasto tra quanto riferisce la reclamante e quanto riporta l'arbitro nel proprio rapporto, prevale, ai sensi dell'art. 31 del C.G.S., il contenuto di quest'ultimo che e' da considerarsi fonte unica e privilegiata di prova. Tutto ciò premesso, osservato che le rimostranze avanzate dalla Soc. CAMPOVERDE SELCIATELLA non sono, a parere di questo Organo Giudicante, assumibili; Visto l'art. 12 del C.G.S., SI DECIDE: a) di respingere il reclamo di cui trattasi, confermando il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: NUOVA ITRI - CAMPOVERDE SELCIATELLA 2-1; b) di comminare all'A.S. NUOVA ITRI l'ammenda di euro 75,00 per aver presentato all'arbitro una distinta non conforme alle procedure regolamentari. La tassa si incamera.
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