COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA POL. TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BATTISTI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 72 DEL 3.3.2005 (Gara: AGORA S.RITA – TORRENOVA del 26.2.2005 – Camp. Jun. Reg.)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA POL. TORRENOVA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BATTISTI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 72 DEL 3.3.2005 (Gara: AGORA S.RITA – TORRENOVA del 26.2.2005 – Camp. Jun. Reg.) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro osserva: § le argomentazioni addotte dalla reclamante non possono ritenersi assumibili; § l’arbitro, convocato in sede di supplemento, ha infatti confermato che il calciatore BATTISTI ALESSIO, subito dopo che era stata fischiata la fine del primo tempo, si è diretto contro un avversario, colpendolo con un pugno al viso, che gli aveva provocato una ferita al labbro superiore con fuoriuscita di sangue. § Considerata la violenza del colpo inferto, la sanzione irrogata appare quindi del tutto giustificata, ed anzi appena congrua § DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, si conferma la squalifica per 5 gare a carico del calciatore BATTISTI ALESSIO. La tassa di reclamo va incamerata.
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