COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPARTAK QUADRARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVICIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 10.2.2005 (Gara: SPARTAK QUADRARO – VASAS ANZIO 2002 del 6.2.2005 – Campionato III Categoria di Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPARTAK QUADRARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVICIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 10.2.2005 (Gara: SPARTAK QUADRARO – VASAS ANZIO 2002 del 6.2.2005 – Campionato III Categoria di Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto, preliminarmente, che la decisine impugnata è stata già annullata con provvedimento del Presidente del Comitato Regionale Lazio, assunto in data 15.2.2005, ai sensi dell’art. 40 comma 9 del C.G.S. e che in questo stesso Comunicato viene pubblicata la conseguente decisione nel merito della Commissione Disciplinare; § osservato che il reclamo, vertendo su una decisione già annullata, è improcedibile per carenza di interesse, salva la possibilità della reclamante di impugnare ritualmente la sopra indicata decisione della Commissione Disciplinare; § che, pertanto, deve dichiararsi il non luogo a provvedere, con restituzione della tassa reclamo; DELIBERA § di dichiarare il reclamo improcedibile, e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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