COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RICCIO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE 75 DEL 10.3.2005 (Gara: FIUMICINO – CIVITACASTELLANA del 6.3.2005 – Campionato Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 77 dell’17/3/2005 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FIUMICINO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RICCIO MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE 75 DEL 10.3.2005 (Gara: FIUMICINO - CIVITACASTELLANA del 6.3.2005 – Campionato Eccellenza) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali che possano indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; § considerato che il referto arbitrale, ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S., è sempre da considerarsi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede; § che, pertanto, alla luce di quanto riportato nel suddetto referto arbitrale, la sanzione appare appena adeguata ai fatti di cui al presente reclamo; DELIBERA § di respingere il ricorso proposto e per l’effetto conferma la squalifica per 3 gare a carico del calciatore RICCIO MARCO. § La tassa reclamo va incamerata.
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