COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BALDELLI ALESSIO, FUNICELLI MAURO E TAJAROL STEFANO E PER 2 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FRACAS MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: PROCALCIO ACILIA – PASSOSCURO del 13.3.2005 – Camp. I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PASSOSCURO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BALDELLI ALESSIO, FUNICELLI MAURO E TAJAROL STEFANO E PER 2 GARE A CARICO DELL’ALLENATORE FRACAS MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: PROCALCIO ACILIA - PASSOSCURO del 13.3.2005 – Camp. I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che le argomentazioni svolte nel reclamo non conducono ad una diversa valutazione dei fatti né risultano in altro modo assumibili in questa sede; § rilevato che il referto arbitrale – come è noto – possiede rilevanza di prova privilegiata e che in base ad esso la rissa che ha coinvolto i giocatori sanzionati legittima la squalifica irrogata; § considerata quindi congrua e proporzionata la squalifica dei giocatori comminata in 1° grado; § rilevato che in relazione alla squalifica dell’allenatore FRACAS la stessa non risulta reclamabile in quanto inferiore al mese di squalifica; DELIBERA § di ritenere inammissibile il ricorso proposto avverso la squalifica dell’allenatore FRACAS MARCO; § di respingere il reclamo relativo alla squalifica dei calciatori del PASSOSCURO per l’effetto conferma la sanzione irrogata in 1° grado. § La tassa di reclamo va incamerata.
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