COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. NEPI PAOLUCCI B.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2005 A CARICO DEL MASSAGGIATORE FERMA RAFFAELE, FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ALBANI STEFANO E FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LONGARINI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 532 DEL 24-2-2005. (GARA NEPI PAOLUCCI-FORUM ROMA DEL 19-2-2005 CAMPIONATO C5 SERIE C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. NEPI PAOLUCCI B.L. AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 15.3.2005 A CARICO DEL MASSAGGIATORE FERMA RAFFAELE, FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE ALBANI STEFANO E FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LONGARINI EMANUELE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COM. UFF. 532 DEL 24-2-2005. (GARA NEPI PAOLUCCI-FORUM ROMA DEL 19-2-2005 CAMPIONATO C5 SERIE C2) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali; Sentita, come da richiesta, la società interessata; osservato preliminarmente che l’istanza articolata dalla reclamante di sospensione del procedimento in attesa delle determinazioni dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. è inaccoglibile in quanto l’istituto della sospensione del procedimento su istanza di parte non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva; ritenuto, per contro, che gli atti ufficiali ed il reclamo presentato consentono una completa istruttoria del procedimento instaurato con il gravame della società Nepi Paolucci e non appare necessario differire la decisione all’esito di accertamenti che non è chiaro su quali circostanze vertano ed a che fine sono stati richiesti; osservato nel merito che le deduzioni della reclamante sono totalmente smentite dagli atti ufficiali che descrivono in modo circostanziato l’atteggiamento dei tesserati Albani Stefano che alla notifica del provvedimento di espulsione, dopo essersi posto testa a testa con l’Arbitro lo colpiva con una forte manata sulla nuca corredando il suo gesto con ingiurie e minacce gravi che reiterava al termine della gara dopo aver atteso a lungo l’arbitro all’uscita dagli spogliatoi e Longarini Emanuele che, al termine della gara, si avvicinava all’arbitro con il pallone in mano che gli sferrava contro con un forte calcio colpendolo ad un fianco e procurandogli forte dolore, insultando e minacciando poi lo stesso direttore di gara; rilevato per contro che la sanzione irrogata al massaggiatore Fermi Raffale è al di sotto del minimo reclamabile; ritenuto pertanto che la sanzione irrogata al calciatore Albani è del tutto congrua rispetto al gesto di violenza consumata e al reiterato comportamento ingiurioso e minaccioso manifestato, mentre la sanzione relativa al calciatore Longarini è incongrua palesemente per difetto in quanto lo scagliare da breve distanza il pallone con i piedi contro l’arbitro colpendolo al corpo con conseguenze equivale ad un gesto di violenza consumata che, come tale, deve essere sanzionato; DELIBERA Di dichiarare il reclamo inammissibile per quanto attiene alla squalifica del massaggiatore Ferma Raffaele, di respingere il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Albani Stefano sino al 30-6-2008 che viene confermata; di respingere altresì il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore Longarini Emanuele che viene aggravata dal 31-3-2006 al 31-3-2007. La tassa reclamo va incamerata.
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