COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. POLARIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 533 DEL 25-2-2005. (GARA SPORT MAGIC – POLARIS DEL 22-2-2005 CAMPINATO C5 “C2”)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’A.S. POLARIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 533 DEL 25-2-2005. (GARA SPORT MAGIC – POLARIS DEL 22-2-2005 CAMPINATO C5 “C2”) Con rituale ricorso l’A.S. Polaris impugnava la decisione del competente Giudice Sportivo descritta in epigrafe con la quale veniva adottata la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, la esclusione della società dal campionato di competenza, l’inibizione del dirigente accompagnatore Quaresima Andrea sino al 31-12-2005; la squalifica del calciatore Taglieri Carlo sino al 25-2-2010 con proposta di preclusione. La reclamante sostiene innanzitutto l’assoluta estraneità ai fatti del calciatore Taglieri Carlo che non aveva assolutamente colpito l’Arbitro con due forti calci, mentre autore parziale del fatto sarebbe stato il calciatore Blasi Walter che avrebbe sferrato un solo calcio come da dichiarazione autografa confessoria dello stesso allegata al ricorso. Inoltre sostiene che: a) quando sono avvenuti gli incidenti la gara era stata appena dichiarata conclusa dall’Arbitro con il triplice fischio e quindi doveva essere confermato il risultato acquisito sul campo; b) che l’Arbitro dopo il calcio subito dal Blasi non era stato colpito da un forte calcio alla nuca mentre era piegato e quasi inginocchiato al suolo per le conseguenze di un calcio allo schiena ricevuto in precedenza ma che, se contatto con la nuca vi era stato, questo era dovuto all’assembramento creatosi intorno al direttore di gara e certamente era stato del tutto fortuito; c) durante gli incidenti l’accompagnatore Quaresima si era prodigato in tutti i modi tanto da fornire una coperta all’Arbitro durante la sua permanenza in panchina dopo l’aggressione subita e da offrirsi più volte di prestare tutta l’assistenza possibile; d) quando l’arbitro transitava innanzi agli spogliatoi della Polaris per rientrare nel suo dopo gli incidenti non vi era alcuno fuori dalla porta in quanto tutti erano ormai a farsi la doccia; e) non vi era alcun pulmino presente sul campo o nelle adiacenze come riportato nella decisione del Giudice Sportivo; f) nell’impianto sportivo non era arrivata la forza pubblica e non era presente nessun agente o carabiniere al termine della gara. Sentito l’Arbitro lo stesso precisava quanto segue: a) escludeva che il calciatore che lo aveva colpito con due calci subito dopo la convalida della rete alla società Sport Magic fosse il n. 6 Taglieri Carlo ma poteva essere od il n. 18 Taglieri Patrizio od il n. 8 Blasi Walter in quanto era certissimo di aver visto l’autore del gesto parzialmente girato di fianco e di aver visto distintamente il numero 8, pur non essendo certo di aver visto tutto il numero che poteva essere appunto il n. 8 o 18. Confermava quindi che la dichiarazione autoaccusatoria del Blasi poteva avere un fondamento ma ribadiva che il calciatore in questione lo aveva colpito con due calci e non con uno come sostenuto; b) la gara non era terminata regolarmente in quanto gli incidenti erano scoppiati immediatamente dopo la convalida della rete quando mancava da giocare ancora un minuto e negava recisamente di aver emesso il triplice fischio; c) confermava di aver poi subito un forte calcio alla schiena che lo faceva piegare in due e quasi accovacciare al suolo e che in quel frangente era stato colpito con un calcio alla nuca tanto forte da fargli perdere seppur per breve lasso di tempo conoscenza e di non aver individuato l’autore del gesto anche se in quel momento erano presenti intorno a lui solo calciatori della reclamante non essendo ancora penetrati estranei sul terreno di gioco; d) alla gara avevano assistito pochi spettatori non particolarmente accalorati e nulla era successo di rilevante da quel lato se non l’ingresso, quando ormai era accasciato su di una panchina per riprendersi dopo l’aggressione, di due persone inequivocabilmente sostenitori o dirigenti della reclamante che in quel frangente da una distanza di un paio di metri iniziavano a contestare il suo operato accusandolo di parzialità; e) di aver subito ingiurie dai tesserati della reclamante mentre transitava davanti al loro spogliatoio per rientrare nel suo; f) di non aver visto la forza pubblica ma di aver appreso da un dirigente della squadra locale che era stata chiamata, peraltro nessuno si era presentato nel suo spogliatoio per raccogliere la sua versione dei fatti; g) di escludere che fosse presente sul campo e nelle adiacenze un pulmino h) di non poter minimamente precisare se vi era stato l’intervento del dirigente accompagnatore della reclamante a sua difesa, sia perché non l’aveva visto sia perché non era in grado di ricostruire con precisione quanto accaduto dopo il calcio subito alla nuca in quanto si era trovato per diversi minuti in stato confusionale. Ciò premesso il reclamo può essere solo parzialmente accolto in relazione alla squalifica irrogata al calciatore Taglieri Carlo ed alla misura della inibizione irrogata al dirigente accompagnatore Quaresima Andrea. Non vi è dubbio che le precisazioni dell’arbitro scagionano il calciatore Taglieri Carlo pienamente e quindi la sanzione a lui irrogata dal Giudice Sportivo va totalmente annullata. Ciò non di meno deve disporsi la trasmissione degli atti al competente Giudice Sportivo per l’esame della posizione del calciatore Blasi Walter sia in relazione alle dichiarazioni rese dall’Arbitro in sede di audizione che della dichiarazione autoaccusatoria resa dallo stesso Blasi ed allegata al reclamo. Il Giudice Sportivo dovrà altresì esaminare la posizione del capitano della società Polaris in relazione al gesto di gravissima violenza compiuto da un calciatore della squadra non identificato che colpiva l’arbitro con due forti calci alla schiena ed alla nuca mettendone seriamente a repentaglio l’incolumità fisica. Parimenti va ridotta come da dispositivo l’inibizione del dirigente Quaresima Andrea di cui se è accertata la mancata assistenza all’Arbitro nella prima fase degli incidenti non può escludersi una partecipazione attiva e responsabile nella fase successiva alla seconda ’aggressione al direttore di gara che, onestamente, ha ammesso di non poterla ne escludere ne confermare a cagione delle sue condizioni fisiche gravemente menomate. Tutte le altre sanzioni vanno invece confermate. Infatti la punizione sportiva della perdita della gara è ampiamente motivata dalla mancata conclusione della stessa per esclusiva responsabilità dei tesserati della società Polaris che aggredivano violentemente e collettivamente l’Arbitro colpendolo più volte tanto da provocarne la perdita temporanea di coscienza. Ampiamente motivata è poi l’esclusione della società dal campionato di competenza in quanto la violenza perpetrata nei confronti dell’Arbitro è stata collettiva, prolungata e caratterizzata da una virulenza tale che solo per la forte fibra dell’Arbitro non è sconfinata nella tragedia. Inoltre non solo non vi è traccia di un fattivo comportamento dei dirigenti ma, per buona misura, sostenitori, probabilmente per l’atteggiamento facenti parte dell’organico societario, invece di prestare assistenza all’arbitro mentre sostava sulla panchina semi svenuto, corredavano gli incidenti già avvenuti con una polemica verbale nei confronti della vittima della violenza che, in quel frangente, non può che destare la più viva deplorazione. In sostanza, come ormai più volte affermato, quando in tutto l’ambiente di una società, costituito da calciatori, dirigenti e sostenitori, non vi è nemmeno un segno di resipiscenza in presenza di gravi e reiterate violenze subite dall’Arbitro, la sanzione adeguata non può che essere quella della preclusione dalla permanenza nell’organico del campionato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA - di annullare la squalifica sino al 25-2-2010 con proposta di preclusione a carico del calciatore Taglieri Carlo. - di ridurre dal 31-12-2005 al 31-8-2005 l’inibizione a carico del dirigente Quaresima Andrea. - di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 6 e l’esclusione dal campionato di competenza a carico della società Polaris. - di confermare tutte le altre sanzioni disciplinari a carico dei calciatori della Polaris peraltro non oggetto del reclamo. - di trasmettere al competente Giudice Sportivo gli atti per un nuovo esame delle posizioni dei calciatori della società Polaris Blasi Walter e del capitano Lori Antonello per le motivazioni di cui in premessa. La tassa reclamo va restituita.
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