COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. CASILINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TAGLIENTI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CIAMPINO – CASILINA BCCR del 10.3.2005 – Camp. di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. CASILINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TAGLIENTI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CIAMPINO – CASILINA BCCR del 10.3.2005 – Camp. di Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che da una attenta lettura degli atti in esame l’episodio dello “schiaffo” sulla nuca del giocatore avversario, non appare come una condotta violenta ed aggressiva, ma piuttosto un comportamento provocatorio, che può essere ricondotto alla normale rivalità e spirito agonistico tra squadre avversarie; § rilevato che in realtà la reazione esagerata del calciatore colpito non può essere addebitata al TAGLIENTI; § considerato che le argomentazioni addotte in questa sede risultano parzialmente di talchè si possa rivisitare la sanzione inflitta; DELIBERA § di accogliere il ricorso e per l’effetto riduce la squalifica a carico del TAGLIENTI MARCO da 5 a 4 gare effettive. § La tassa di reclamo va restituita.
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