COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL SIG. BARBETTA CARLO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO 1927 E DELLA S.S. SIPICCIANO 1927 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DEL SIG. BARBETTA CARLO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SIPICCIANO 1927 E DELLA S.S. SIPICCIANO 1927 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 COMMI 1, 2 E 4 DEL C.G.S. Con atto del 15-2-2005 protocollo 111/MZ/vi il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio deferiva alla Commissione Disciplinare il Sig. Carlo Barbetta, presidente della S.S. Sipicciano 1927, per violazione dell’articolo 3 commi 1 e 4 del C.G.S. per aver rilasciato, a mezzo stampa (intervista pubblicata su “Viterbo Oggi” del 2 febbraio 2005) dichiarazioni lesive della reputazione degli organi federali. Con il medesimo atto veniva altresì deferita per violazione dell’articolo 3 comma 2 C.G.S.la società S.S. Sipicciano 1927 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo tesserato. La Commissione Disciplinare disponeva la riunione per la decisione sul deferimento per il giorno 16 marzo 2005 dando termine ai deferiti per l’invio di eventuali controdeduzioni e per la richiesta di essere ascoltati entro il 12 marzo 2005. Il 9 marzo 2005 perveniva alla Commissione rituale richiesta della società , sottoscritta dal presidente deferito, che richiedeva di essere ascoltato nella riunione fissata per la discussione. Alla riunione presenziava il Sig. Carlo Barbetta sia in proprio che nella qualità di rappresentante della società deferita che precisava di aver effettivamente redatto la lettera pubblicata integralmente sul quotidiano Viterbo Oggi e di averla inviata via fax esclusivamente al Comitato Provinciale di Viterbo all’attenzione del Presidente Sig. Renzo Lucarini. L’invio avveniva, come attestato dalla ricevuta del fax e dalla stampigliatura sulla copia pervenuta al comitato il 7-2-2005 alle ore 10,46. Nella serata dello stesso giorno riceveva una telefonata da un giornalista di Viterbo Oggi che si era già occupato della sua società in precedenza che gli riferiva puntualmente il contenuto della lettera leggendogliene addirittura dei passi integrali e chiedendone conferma. Alla sua conferma lo pregava di volergli dare una copia su carta intestata della società con un suo sunto e commento, cosa che faceva il giorno successivo lasciandogli un plico chiuso presso la sede del giornale in Viterbo. Solo al momento della pubblicazione si accorgeva di essere stato in qualche modo “strumentalizzato” dal giornalista che aveva pubblicato integralmente la lettera, commentandola peraltro molto negativamente, omettendo invece di pubblicare il sunto e commento redatto dal Presidente Barbetta. A precisa domanda della Commissione il deferito precisava di escludere assolutamente che qualcuno dei componenti della società e dei suoi collaboratori potesse aver preso visione od aver estratto copia della lettera inviata al comitato in quanto aveva curato personalmente sia la redazione che l’invio a mezzo fax della missiva. Accertati i fatti la Commissione non può che osservare che sussistono pienamente tutte e tre le violazioni contestate ai soggetti deferiti. Non vi è dubbio che il tono ed il contenuto della lettera sono lesivi del prestigio e del decoro degli organi federali contenendo una sequela di accuse alla classe arbitrale in genere che viene accusata di parzialità e di trattare la società come un’accolita di facinorosi e violenti. Accuse del tutto gratuite vengono anche mosse al Comitato Provinciale di Viterbo accusato di non tutelare la società. Il contenuto della lettera avrebbe già di per se richiesto l’adozione di provvedimenti disciplinari e per buona misura l’estensore ha di fatto consentito la sua pubblicazione su di un organo di stampa dandone grande diffusione in sede locale. Nè vale certo a scusanza la circostanza che il giornalista fosse già venuto in possesso della lettera, infatti, anche a voler dare pieno credito alla versione dei fatti riferita dal Presidente Barbetta non vi è chi non veda che l’inviare a mezzo fax una lettera dal tono e contenuto così delicato esponeva l’estensore, il mittente ed il destinatario ad intrusioni abusive che possono aver determinato l’arrivo del documento in mani diverse da quelle a cui era originariamente destinato. Quindi il mittente deve rispondere anche della mancata adozione di quelle cautele, quali l’invio in plico chiuso “riservato e personale”, che un minimo di avvedutezza avrebbe imposto. A parziale scusante dei deferiti deve invece essere considerata la circostanza di essere una società neofita al suo primo campionato, composta da dirigenti alla prima esperienza, che non hanno ancora precisa cognizione delle competenze rispettive dell’AIA e del Comitato Provinciale nella designazione degli arbitri, così come il deferito ha dimostrato di non avere alcuna conoscenza della modalità di predisposizione del servizio di sicurezza da parte della Forza Pubblica che riteneva erroneamente essere in qualche misura influenzato dall’Arbitro designato a dirigere la gara. Infatti la predisposizione di un forte servizio di ordine pubblico composta da una decina di agenti, posizionatisi peraltro sul terreno di gioco tra le due panchine in occasioni di un recente derby, aveva creato la reazione ingenua ed irrazionale della società deferita che riteneva in tal modo di essere trattata come una “banda di violenti e di criminali” pur non essendosi macchiata di alcun precedente disciplinare e di tale comportamento della forza pubblica veniva addebitata la responsabilità in qualche modo al direttore di gara. Di fronte a tali evenienze la Commissione ha ritenuto quindi di attenuare la pena nei termini di cui al dispositivo auspicando che nel futuro la società deferita ed il suo presidente si astengano naturalmente dal ripetere tali sconvenienti esternazioni inserendosi a pieno titolo nei canoni agonistici e sportivi che regolano l’attività dilettantistica. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare al Sig. Carlo Barbetta presidente della società Sipicciano 1927 l’inibizione per mesi uno a far data dalla comunicazione del provvedimento ed alla società S.S. Sipicciano 1927 l’ammenda di € 100,00.
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