COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROGINF PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2004 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PROGINF PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2004 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 16.11.2004 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società PROGINF, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’ Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’ 1.7.2004. La Società deferita non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. Ritiene la Commissione, che in assenza di giustificazioni dalla deferita, la responsabilità deve essere affermata e risulta “per tabulas”. Invero la disposizione richiamata, la cui ratio è palesemente quella di incrementare i vivai o l’autosufficienza tecnica delle affiliate, non consente deroghe, ma solo una graduazione della pena che, però, nella specie non può verificarsi in assenza di qualsiasi argomento a sostegno proposto dalla deferita. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare alla Società PROGINF l’ammenda di € 700.
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