COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CERRETO LAZIALE – NUOVA POL. AGOSTA del 6.3.2005 – Camp. di II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CERRETO LAZIALE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SALVATI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CERRETO LAZIALE – NUOVA POL. AGOSTA del 6.3.2005 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § ritenuto che la sanzione irrogata, pur nella gravità del comportamento tenuto dal calciatore SALVATI MARIO, deve essere riconsiderata alla luce della effettiva lesività del prestigio del direttore di gara e delle circostanze temporali in cui si è totalmente esaurita, accogliendo parzialmente talune considerazioni svolte dalla reclamante; DELIBERA § di ridurre la squalifica del calciatore SALVATI MARIO da 5 a 3 gare effettive. § La tassa di reclamo viene restituita.
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