COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO ALATRI A.S.D. PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI GIAMPIETRO FABIO PARTECIPANTE ALLA GARA CIAMPINO C5 – PRO ALATRI DEL 12.3.2005 – CAMPIONATO DI C5 C2
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PRO ALATRI A.S.D. PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DI GIAMPIETRO FABIO PARTECIPANTE ALLA GARA CIAMPINO C5 – PRO ALATRI DEL 12.3.2005 – CAMPIONATO DI C5 C2
La Commissione Disciplinare
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore DI GIAMPIETRO FABIO (CIAMPINO C5) in quanto, essendo già tesserato nella corrente stagione quale allenatore con la Società A.S.D. FUTSAL URBETEVERE CALCIO A5, non poteva contrarre valido vincolo come calciatore con altra Società;
§ esperiti gli opportuni riscontri e rilevato dagli atti ufficiali risulta che il Sig. DI GIAMPIETRO FABIO risulta tesserato dal 22.9.2004 con la Società URBETEVERE C5 quale allenatore di calcio a 5 e quindi non poteva contrarre il vincolo quale calciatore dilettante con altra Società a mente dell’articolo 31 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico;
§ ritenuto pertanto il tesseramento quale calciatore per la Società CIAMPINO CALCIO A 5 inoltrato l’11.3.2005 assolutamente nullo ed inefficace e, conseguentemente, la posizione irregolare;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e di comminare alla Società CIAMPINO C5 la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6 e l’ammenda di € 150,00;
§ di inibire il Dirigente Accompagnatore Sig. DI GIACOMO DIEGO fino al 15.4.2005;
§ di squalificare il calciatore DI GIAMPIETRO FABIO per 1 giornata di gara;
§ di dare mandato all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio per i provvedimenti di competenza in esito alla richiesta di tesseramento quale calciatore con la Società CIAMPINO C5 inoltrata l’11.3.2005.
§ La tassa reclamo va restituita.
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