COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUFELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIORGINI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 17.3.2005 (Gara: TUFELLO – NUOVA MENTANA del 13.3.2005 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ TUFELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GIORGINI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 26 DEL 17.3.2005 (Gara: TUFELLO – NUOVA MENTANA del 13.3.2005 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; § considerato che ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da considerarsi fonte attendibile, privilegiata e degna di fede, e pertanto, alla luce di quanto in esso contenuto la sanzione impartita, appare appena adeguata all’entità dei fatti; DELIBERA § di confermare la squalifica del calciatore GIORGINI EMANUELE per 5 gare effettive. § La tassa di reclamo viene incamerata.
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