COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COUNTRY CLUB GAETA, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2004 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 81 del 1/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ A.S. COUNTRY CLUB GAETA, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1°.7.2004 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES DI CALCIO A 5 O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI DI CALCIO A 5 INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 16.11.2004 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società COUNTRY CLUB GAETA, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores di Calcio a 5 o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi di Calcio a 5 indetto dal Settore per l’ Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’ 1.7.2004. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni. La Società deferita ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato con la scarsità dei giovani residenti a disposizione, dovuta anche alla presenza nello stesso contesto territoriale di numerose altre società sportive, calcistiche e non, che impegnano una parte cospicua dei giovani a disposizione. Ritiene la Commissione che le giustificazioni della deferita non valgono, pur nella loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la ratio della disposizione, che non distingue tra centri più o meno piccoli ma solo tra categorie di partecipazione, è palesemente quella di incrementare i vivai e l’autosufficienza tecnica delle affiliate, ed è inoltre evidente che più si eleva la categoria più deve essere affinata l’organizzazione tecnico sportiva delle affiliate. La Società COUNTRY CLUB GAETA, partecipando al Campionato di Calcio a 5 Serie C1, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto delle oggettive difficoltà lamentate dalla Società e dei tentativi andati a vuoto di reperire nei comuni limitrofi i giovani necessari. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA · di comminare alla Società COUNTRY CLUB GAETA l’ammenda di € 350.
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