COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MULTA DI € 200,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 24.3.2005 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – CIVITELLA D’AGLIANO del 19.3.2005 – Campionato Jun. Prov. VT)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POL. ISCHIA DI CASTRO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI MULTA DI € 200,00 A CARICO DELLA STESSA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 30 DEL 24.3.2005 (Gara: ISCHIA DI CASTRO – CIVITELLA D’AGLIANO del 19.3.2005 – Campionato Jun. Prov. VT) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § lamenta la reclamante che l’inflizione dell’ammenda nella misura suindicata sia ingiusta, considerato che il dirigente Sig. VITTORI si è interposto tra l’arbitro ed il soggetto che, entrato nello spogliatoio, lo aggrediva e minacciava, riuscendo alla fine a farlo uscire. § Tale lodevole comportamento non può ritenersi esimente della sanzione, atteso che per esclusiva colpa della società ospitante si era venuto a creare sugli spogliatoi una situazione di tensione anche per la presenza arbitraria di persone estranee alla quali la reclamante avrebbe dovuto precludere l’accesso. § Tuttavia, preso atto del comportamento del VITTORI che ha evitato il peggio, questa Commissione Disciplinare; DELIBERA § di ridurre la sanzione pecuniaria da € 200,00 a € 150,00. § La tassa di reclamo va restituita.
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