COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORUSSIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: COLLEFERRO CALCIO – BORUSSIA del 12.3.2005 – Camp. Jun. Reg.)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ BORUSSIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005
(Gara: COLLEFERRO CALCIO – BORUSSIA del 12.3.2005 – Camp. Jun. Reg.)
La Commissione Disciplinare
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ premesso che la sospensione della gara è stata determinata dalla rissa generale che aveva coinvolto numerosi giocatori di entrambe le squadre;
§ premesso che l’arbitro tentava attraverso i capitani di entrambe le squadre di sedare la rissa non riuscendovi;
§ ritenuto quindi che la decisione dell’arbitro è da considerarsi condivisibile;
§ considerato inoltre irrilevante il numero dei giocatori individuati come responsabili in quanto la rissa in corso impediva in ogni caso la prosecuzione della gara
DELIBERA
§ di respingere il reclamo di cui trattasi e per l’effetto conferma la decisione dell’Organo di primo grado.
§ La tassa di reclamo va incamerata.
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