COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15.2.2005 DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE E FINO AL 30.4.2005 DEL SIG. VITTORIO DEL SIGNORE; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 DEL SIG. EMILIO DI ROLLO; AMMENDA DI EURO 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: FONTANA LIRI – SPORTING PONTECORVO del 13.3.2005 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING PONTECORVO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 15.2.2005 DEL SIG. MARIO DEL SIGNORE E FINO AL 30.4.2005 DEL SIG. VITTORIO DEL SIGNORE; SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 DEL SIG. EMILIO DI ROLLO; AMMENDA DI EURO 500,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: FONTANA LIRI – SPORTING PONTECORVO del 13.3.2005 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § la Società reclamante contesta la prospettazione dei fatti riferita dall’arbitro precisando che i comportamenti dei due predetti dirigenti e del tesserato, pur non essendo pienamente conformi ai dettami comportamentali derivanti dall’osservanza del C.G.S., non hanno tuttavia assunto quel tasso di violenza nel linguaggio e negli atteggiamenti di cui si lamenta l’arbitro. Tanto è vero che l’arbitro non accusa alcuna conseguenza di ordine morale e/o fisico. Pur tuttavia la reclamante ammette lealmente che i fatti si sono verificati, ma nella diversa prospettazione da essa riassunta. § Quanto ai cori razzisti ed offensivi da parte del pubblico la reclamante lamenta il mancato intervento della società ospitante che avrebbe potuto impedire o, quanto meno, limitare – insistendo sulla richiesta della forza pubblica – lo spiacevole comportamento del pubblico. Le argomentazioni svolte dalla reclamante possono essere parzialmente assunte . § Tanto premesso e ritenuto questa Commissione DELIBERA § di accogliere parzialmente il ricorso e di ridurre le sanzioni comminate nei termini seguenti: inibizione fino al 15.4.2005 per il Sig. MARIO DEL SIGNORE e VITTORIO DEL SIGNORE; squalifica fino al 31.12.2005 dell’assistente di parte dell’arbitro Sig. EMILIO DI ROLLO; ammenda da € 500,00 a € 250,00. La tassa di reclamo va restituita.
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