COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.C. FOLGORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO PALIANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: FOLGORE – ARPINO del 20.3.2005 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.C. FOLGORE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 2 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO PALIANI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: FOLGORE - ARPINO del 20.3.2005 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che ai sensi dell’art. 41 n. 3 lett. a) del C.G.S. non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari inerenti le squalifiche dei calciatori fino a due giornate; § ritenuto che la reclamante ricorre avverso la squalifica per due giornate a carico del calciatore MARCO PALIANI; P.Q.M. § dichiara inammissibile il ricorso avanzato dalla S.C. FOLGORE avverso la squalifica del calciatore PALIANI MARCO. § La tassa di reclamo va incamerata.
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