COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CETUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: ITALCALCIO – CETUS ROMA del 6.3.2005 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CETUS ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: ITALCALCIO – CETUS ROMA del 6.3.2005 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § premesso che dal referto arbitrale emerge quanto segue: a seguito di una rissa che vedeva coinvolti più giocatori di entrambe le squadre, l’arbitro decideva di sospendere la gara in quanto non avrebbe potuto prendere provvedimenti disciplinari a carico dei calciatori colpevoli poiché avrebbe rischiato di esacerbare di più l’animo degli stessi; § tale comunicazione veniva verbalmente data ai capitani delle due squadre; § a questo punto i capitani collaboravano fattivamente per riportare la calma tra i giocatori peraltro riuscendovi; § nonostante la situazione si fosse ormai normalizzata l’arbitro decideva di far proseguire l’incontro pro-forma senza comunicarlo ad alcuno; § ritenuto che la decisione di proseguire la gara pro-forma non è adeguatamente motivata in quanto, come emerge dallo stesso referto, la situazione si era ormai stabilizzata grazie all’intervento dei capitani; § rilevato che comunque anche adottando i provvedimenti sanzionatori a carico dei calciatori non si sarebbe raggiunta l’inferiorità rispetto al minimo necessario per una delle due squadre; § tutto ciò premesso; DELIBERA § di accogliere il reclamo presentato dalla Società CETUS ROMA e per l’effetto dispone la ripetizione della gara; § manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti; § la tassa reclamo va restituita.
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