COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRIGORIA ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELC ALCIATORE GALLI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 24.3.2005 (Gara: TRIGORIA – CENTRO GIANO del 19.3.2005 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. TRIGORIA ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DELC ALCIATORE GALLI FEDERICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 24.3.2005 (Gara: TRIGORIA – CENTRO GIANO del 19.3.2005 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante non possono ritenersi assumibili, in quanto non forniscono alcun nuovo elemento di valutazione, ma si limitano soltanto ad esternare “incredulità”” per i gesti addebitati al calciatore; § che, nel referto arbitrale, fonte privilegiata e degna di fede, il direttore della gara ha descritto dettagliatamente i comportamenti posti in essere dal calciatore GALLI, il quale, dapprima partecipava ad una rissa con gli avversari e successivamente lanciava uno sputo all’indirizzo dell’autovettura sulla quale viaggiava l’arbitro; § che, pertanto, la sanzione inflitta appare ben giustificata, ed anzi appena congrua, ove si consideri la volgarità del gesto nei confronti dell’arbitro; DELIBERA § di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore GALLI FEDERICO per 4 gare effettive. § La tassa di reclamo va incamerata.
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