COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SPERLONGA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE FUSCO FABIO (PRO FORMIA) ALLA GARA PRO FORMIA – SPERLONGA CALCIO DEL 19.3.2005 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA LATINA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. SPERLONGA CALCIO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DE FUSCO FABIO (PRO FORMIA) ALLA GARA PRO FORMIA – SPERLONGA CALCIO DEL 19.3.2005 – CAMPIONATO DI III CATEGORIA LATINA La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § osservato preliminarmente che il reclamo risulta inoltrato con raccomandata AR del 24.3.2005 e quindi ben oltre il termine abbreviato previsto dal Comunicato Ufficiale n. 171/A della F.I.G.C. allegato al C.U. n. 26 del 17.3.2005 del Comitato Provinciale di Latina; § ritenuto che il reclamo non è ammissibile per violazione del termine perentorio di invio; DELIBERA § di dichiarare il reclamo inammissibile confermando il risultato acquisito in campo PRO FORMIA – SPERLONGA 1 – 1 § La tassa di reclamo va incamerata.
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