COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. SALINE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BENEDETTI MASSIMILIANO ALLA GARA 85 FIUMICINO – SALINE CALCIO DEL 5.3.2005 – CAMPIONATO DI JUN. PROV. ROMA
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. SALINE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE BENEDETTI MASSIMILIANO ALLA GARA 85 FIUMICINO - SALINE CALCIO DEL 5.3.2005 – CAMPIONATO DI JUN. PROV. ROMA
La Commissione Disciplinare
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore BENEDETTI MASSIMILIANO (85 FIUMICINO) in quanto squalificato per 1 gara per automatismo con il C.U. n. 22 del 19.2.2005, al momento della disputa della gara non aveva scontato la squalifica in quanto il 26.2.2005 la Società 85 FIUMICINO aveva osservato un turno di riposo;
§ ritenuto che quanto affermato dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali e quindi la posizione del calciatore deve essere considerata irregolare;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e di comminare alla Società 85 FIUMICINO la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 75,00;
§ di inibire il dirigente accompagnatore Sig. CERULLI ESPARTERO fino al 21.4.2005;
§ di squalificare il calciatore BENEDETTI MASSIMILIANO per 1 giornata di gara;
§ La tassa di reclamo va restituita.
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