COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SA.MA.GOR PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPAHIU KLODIAN ALLA GARA SA.MA.GOR – PALESTRINA DEL 13.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 84 del 7/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SA.MA.GOR PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE SPAHIU KLODIAN ALLA GARA SA.MA.GOR - PALESTRINA DEL 13.3.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE La Commissione Disciplinare § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore SPAHIU KLODIAN (PALESTRINA) in quanto non in regola con il tesseramento federale; § ritenuto, per contro, che secondo quanto attestato dal competente Ufficio Tesseramento, la posizione del calciatore è regolare in quanto tesserato con l’U.S. PALESTRINA dal 25.2.2005; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito in campo SA.MA.GOR - PALESTRINA 0 – 2 § La tassa di reclamo va incamerata.
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