COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. REAL CASILINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEI CALCIATORI SILVI ANDREA E D’ANTONIO ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: MONTEPORZIO – REAL CASILINO del 13.3.2005 – Camp. di II Categoria

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. REAL CASILINO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 A CARICO DEI CALCIATORI SILVI ANDREA E D’ANTONIO ANDREA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 77 DEL 17.3.2005 (Gara: MONTEPORZIO – REAL CASILINO del 13.3.2005 – Camp. di II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata, : § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: § a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il “contatto” tra il calciatore SILVI e l’arbitro sarebbe stato non intenzionale, ma “fortuito e leggero”; mentre per quanto concerne il calciatore D’ANTONIO doveva escludersi che vi fosse stato alcun contatto, dal momento che l’interessato si era sempre tenuto “a debita distanza” dall’arbitro. § Ascoltato in sede di supplemento, il direttore di gara ha riferito che al termine della gara, mentre rientrava negli spogliatoi, il calciatore n. 5 SILVI ANDREA, che si trovava alla sua sinistra, ad una distanza di circa un metro, lo colpiva volontariamente con un calcio al ginocchio destro, che gli provocava dolore per alcuni minuti ed anche un leggero arrossamento. L’arbitro ha anche precisato che l’espressione “senza particolari conseguenze” usata nel referto, stava a significare che non si era reso necessario il ricorso alle cure mediche. § L’arbitro ha inoltre riferito che, mentre si accingeva a prendere dal taschino le chiavi dello spogliatoio, aveva visto avvicinarsi con atteggiamento aggressivo il calciatore n. 9 D’ANTONIO ANDREA, il quale giuntogli vicino, si era lanciato contro di lui, colpendolo con un pugno, che lo aveva raggiunto alla schiena, in quanto, con gesto istintivo di difesa, egli si era voltato per evitare il colpo. § Il Direttore di gara ha inoltre precisato che il pugno gli aveva provocato un leggero dolore “senza particolari conseguenze”, sempre nel significato sopra descritto. § Alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro, da considerare fonti privilegiate e degne di fede, unitamente al referto, risulta quindi confermata la sussistenza e la volontarietà dei comportamenti aggressivi posti in essere dai due calciatori, sicchè appaiono del tutto giustificate ed assolutamente congrue le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, considerata la gravità dei gesti. § Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA § di respingere il reclamo e, per l’effetto, confermare la squalifica dei calciatori SILVI ANDREA e D’ANTONIO ANDREA fino al 31.3.2008. § La tassa di reclamo va incamerata.
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