COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA POLISPORTIVA 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LIGI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 28 DEL 10.3.2005 (Gara: POL. 94 TUSCANIA – NUOVA PESCIA ROMANA del 5.3.2005 – Camp. di III Cat. VT)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005
DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA POLISPORTIVA 94 TUSCANIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 5.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE LIGI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COM. UFF. N. 28 DEL 10.3.2005
(Gara: POL. 94 TUSCANIA – NUOVA PESCIA ROMANA del 5.3.2005 – Camp. di III Cat. VT)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva:
§ considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili;
§ che, in effetti, come ha precisato l’arbitro in sede di supplemento, il contatto tra la fronte del calciatore e la bocca del direttore di gara non è stato determinato da un gesto di aggressività (tanto è vero che non ha causato alcun dolore), ma soltanto da un atteggiamento di rabbiosa “ostilità” per il provvedimento di espulsione;
§ che, pertanto, la sanzione inflitta può essere parzialmente rivisitata, pur dovendosi stigmatizzare, in ogni caso, il comportamento tenuto dal calciatore anche in precedenza (spintonamento dell’arbitro con il petto)
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e, per l’effetto, ridurre la squalifica del calciatore LIGI ALESSIO dal 5 marzo 2006 al 31 dicembre 2005.
§ La tassa di reclamo va restituita.
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