COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005 DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. REAL TURANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 E 3 GIORNATE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CIMEI GIOVANNI E DE ANGELIS GIAMPIERO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005 (Gara: REAL TURANIA – SPORTING TIVOLI del 20.3.2005 – Camp. di II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 85 del 14/4/2005
DELIBEREA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. REAL TURANIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 E 3 GIORNATE RISPETTIVAMENTE A CARICO DEI CALCIATORI CIMEI GIOVANNI E DE ANGELIS GIAMPIERO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 79 DEL 24.3.2005
(Gara: REAL TURANIA – SPORTING TIVOLI del 20.3.2005 - Camp. di II Categoria)
§ La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ esaminati gli atti ufficiali;
§ considerato che il referto arbitrale è fonte privilegiata costituente piena prova;
§ rilevato altresì, che da una approfondita analisi emergono comunque elementi parzialmente assumibili;
§ ritenuto in particolare che il comportamento del calciatore CIMEI GIOVANNI, anche in luce della qualifica di capitano, appare censurabile e comunque ben identificato vista la consequenzialità dei fatti riportati;
§ ritenuto invece non sufficientemente descritta, e viste le particolari situazioni del contesto in cui si è svolta, difficilmente riscontrabile la condotta del calciatore DE ANGELIS GIAMPIERO;
§ considerato infine del tutto irriguardoso e minaccioso il comportamento del pubblico, a prescindere dal numero reale dei sostenitori che hanno preso parte alla contestazione;
DELIBERA
§ di accogliere parzialmente il reclamo e per l’effetto di confermare le 5 giornate di squalifica a carico del calciatore CIMEI GIOVANNI; .
§ di ridurre da 3 a 1 le giornate di squalifica a carico del calciatore DE ANGELIS GIAMPIERO;
§ di confermare Euro 100 di ammenda a carico della Società REAL TURANIA;
§ La tassa reclamo va restituita
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