COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DEL SIG. GRENGA ALFREDO CALCIATORE DEL SONNINO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30-6-2006 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 79 DEL 24-3-2005. GARA SONNINO – PROSSEDI DEL 20-3-2005 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DEL SIG. GRENGA ALFREDO CALCIATORE DEL SONNINO AVVERSO LA SQUALIFICA SINO AL 30-6-2006 COMMINATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO E PUBBLICATA SUL COM. UFF. 79 DEL 24-3-2005. GARA SONNINO – PROSSEDI DEL 20-3-2005 CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA. § La Commissione Disciplinare; § letto il reclamo in epigrafe; § visti gli atti ufficiali; § udito il reclamante come da richiesta; § ritenuto che il reclamo, così come confermato e precisato in sede di audizione, tende a rappresentare una dinamica degli eventi parzialmente difforme da quella riportata nel referto arbitrale; § ritenuto per contro che il rapporto del direttore di gara, oltre a rappresentare fonte di prova privilegiata, è nella fattispecie assolutamente chiaro, circostanziato ed esente da qualsivoglia vizio logico; § ritenuta, pertanto, la sanzione irrogata assolutamente congrua ed aderente alla incolpazione e, quindi, non suscettibile di revisione DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. § La tassa reclamo va incamerata.
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