COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA PONZA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 84 DEL 7- APRILE 2005 . GARA PONZA-S.ANDREA DEL 26-3-2005. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLA POLISPORTIVA PONZA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL C.U. 84 DEL 7- APRILE 2005 . GARA PONZA-S.ANDREA DEL 26-3-2005. CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA. Il competente Giudice Sportivo su reclamo della società C.S. S. Andrea riconosceva la sussistenza del caso di forza maggiore ordinando il recupero dell’incontro in questione. La reclamante aveva esposto nel suo atto difensivo di non aver potuto raggiungere l’Isola di Ponza in quanto il traghetto a disposizione presso il porto di Terracina non poteva imbarcare più di dodici passeggeri in quanto altra imbarcazione più grande si trovava in riparazione. Tali posti, poi, risultavano comunque occupati. A sostegno produceva sia una dichiarazione della società armatrice sia una dichiarazione resa all’Ufficio Marittimo competente, controfirmata dall’autorità ricevente. Avverso la descritta decisione reclama la Polisportiva Ponza dolendosi del fatto che la società Sant’Andrea era stata da loro messa al corrente dell’indisponibilità di idonea imbarcazione dal porto di Terracina e che l’unico modo per raggiungere l’isola per la squadra sarebbe stato quello di raggiungere il porto di Formia da dove partivano numerosi ed idonei collegamenti di linea. L’imbarco di Formia distava da Terracina circa cinquanta chilometri ed era quindi facilmente raggiungibile ed, inoltre, la società armatrice aveva staccato quel giorno da Terracina almeno venti biglietti e la società Sant’Andrea non si era imbarcata solo perché era giunta in ritardo quando ormai i posti erano stati occupati da altri passeggeri. Il reclamo è infondato e non può essere accolto. Nella valutazione delle cause di forza maggiore la Commissione Disciplinare deve innanzitutto vagliare il comportamento tenuto dalla società non presentatasi sul campo di gioco, verificando se in effetti tali cause sussistano e se, invece, l’impedimento non sia creato, esclusivamente od in concorso di causa, dalla negligenza o dal dolo della società. Nella specie il comportamento della società sant’Andrea appare esente da dolo o colpa grave. E’ dimostrato e non è contestato dalla odierna reclamante che la squadra si è recata al porto di Terracina per imbarcarsi e che è qui giunta teoricamente in tempo senza però poter trovare il posto sulla motonave che aveva ab initio una disponibilità di posti ridotta. E’ assurdo ritenere che la squadra, partita da Sant’Andrea sul Garigliano ed arrivata sino a Terracina volesse evitare l’imbarco e che potesse adottare, a quel punto, altri accorgimenti, in quanto lo spostamento a Formia, dove peraltro non era sicura né la disponibilità di altro imbarco né la disponibilità di posti non era né agevole né rapido, distando almeno cinquanta chilometri. Le considerazioni della Polisportiva Ponza non possono essere assunte in questa sede, in quanto, pur essendo lodevole l’intento di preavvertire la consorella delle difficoltà che avrebbe trovato nell’imbarcarsi da Terracina, non può essere assunto a parametro certo della volontà della stessa di sottrarsi alla disputa della gara volontariamente, né può essere considerato come sintomo di colpa negligente, trattandosi comunque di una attività non documentata e non proveniente da un soggetto a ciò preposto istituzionalmente. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. § La tassa reclamo va incamerata.
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