COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELL’U.S. ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE VALERIO VISCONTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 17.3.2005 (Gara: MARINO – ZAGAROLO del 12.3.2005 – Camp. Jun. Prov.le – Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELL’U.S. ZAGAROLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE VALERIO VISCONTI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 26 DEL 17.3.2005 (Gara: MARINO – ZAGAROLO del 12.3.2005 – Camp. Jun. Prov.le - Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; a seguito del reclamo dell’U.S. ZAGAROLO la quale ha addotto che il calciatore sanzionato non risponde al nome di VALERIO VISCONTI (precisando che il giocatore che ha sputato attingendo l’arbitro sul fianco destro è FRANCESCO PANICCIA) è stato convocato l’arbitro stesso. Il Direttore di gara ha ribadito il suo referto dichiarando che il giocatore che ha sputato è stato da lui ben osservato in viso ed è stato poi riconosciuto dallo stesso arbitro nel suo spogliatoio ove era stato convocato dal medesimo direttore di gara. Anzi il giocatore VISCONTI ha presentato le sue scuse per il gesto compiuto. Irrilevante si appalesa la dichiarazione di PANICCIA. In presenza di tale ulteriore referto non è più possibile coltivare alcun ragionevole dubbio circa l’occorso per cui questa Commissione Disciplinare DELIBERA § Di respingere il reclamo e di confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo con il menzionato comunicato al giocatore VALERIO VISCONTI. § La tassa di reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it