COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLO S.C. DUE PONTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 6, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 55 A SUO CARICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 29/C5 del 14.4.2005 (Gara: FUTBOLITO – S.C. DUE PONTI del 4.4.2005 – Camp. U. 21 Calcio A5 Femminile)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 88 del 21/4/2005 Delibera della Commissione disciplinare RECLAMO DELLO S.C. DUE PONTI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA PER 0 – 6, PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASSIFICA, AMMENDA DI EURO 55 A SUO CARICO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 29/C5 del 14.4.2005 (Gara: FUTBOLITO – S.C. DUE PONTI del 4.4.2005 – Camp. U. 21 Calcio A5 Femminile) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; considerata la particolare situazione in cui si sono sviluppati i fatti, ovvero la scomparsa del Santo Padre; considerato inoltre che da quanto emerge dal reclamo appare ravvisabile una generale carenza organizzativa della Commissione Gare Calcio A5 nell’informare tempestivamente tutti gli interessati; rilevato che per quanto sopra esposto la Società reclamante non ha avuto il tempo necessario per convocare gli atleti; considerato inoltre che anche l’altra società (FUTBOLITO) così come sostenuto dalla Società DUE PONTI nel reclamo, si sarebbe pronunciata favorevolmente in merito al recupero della gara, ; DELIBERA § Di accogliere il reclamo e per l’effetto dispone il recupero della gara e di l’annullamento della decisione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma. § Manda alla Segreteria del Comitato Provinciale di Roma per gli adempimenti di competenza. § La tassa di reclamo va restituita.
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